In materia di fake news meglio non seguire gli Stati Uniti
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In materia di fake news meglio non seguire gli Stati Uniti

EUROPA E STATI UNITI HANNO MODALITA' DIVERSE DI REAGINE ALLA DISINFORMAZIONE, COME SPIEGA ORESTE POLLICINO IN UN ARTICOLO

“Le metafore vanno utilizzate con cautela e consapevolezza”, ammonisce Oreste Pollicino. Si riferisce alla possibilità che la metafora del libero mercato delle idee, che negli Stati Uniti è stata trasferita dalla dimensione economica al settore dell’informazione, possa attecchire anche in Europa. “È una cautela valida tanto più nel mondo dell’informazione online, dove il problema delle fake news è particolarmente rilevante”. Professore di diritto dell’informazione, Pollicino ha fatto parte del gruppo di lavoro di esperti istituito dalla Commissione Europea per fornire consulenza sul contrasto alle fake news. In Truth and Deception Across the Atlantic: A Roadmap of Disinformation in the US and Europe, in corso di pubblicazione (con Elettra Bietti) su Italian Journal of Public Law, Pollicino propone di abbandonare l’espressione fake news e di sostituirla con disinformazione. La si distingue da tre caratteristiche: la verità fattuale; l’intento associato alla generazione e condivisione del contenuto; la rilevanza del danno causato nella sfera pubblica. Stati Uniti ed Europa hanno modi diversi per reagire alla disinformazione.

“Il primo emendamento della Costituzione americana si focalizza sulla dimensione attiva. Tutela il diritto a informare e prevede maggiore tolleranza del falso poiché funzionale al libero mercato delle idee. L’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo accentua la dimensione passiva e identifica la rilevanza sociale del falso, che incide sul diritto a essere informati in modo se non veritiero, almeno verificabile”. Il ruolo delle piattaforme digitali diventa centrale. La Commissione si è chiesta come coinvolgerle senza effetti censori e nel 2018 ha concesso alle piattaforme la possibilità di scrivere un codice di autocondotta. “Dopo un anno, qualora non vi siano effetti positivi, è possibile un intervento che vada oltre la self regulation e quindi costituisca una normativa vincolante, ammesso che si trovi la base giuridica nei trattati europei”.

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